COSTITUZIONE - SCOPI - RAPPORTI CON L'ENCI
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ART. 1
L'associazione specializzata denominata " CLUB ITALIANO DEL BEAGLE ", in sigla
anche "C.I.B. " o "CIB", ovvero in breve anche “Beagle Club” con sede in
Borgosatollo (BS) via Caduti del Lavoro, 15, è regolata dal presente Statuto
Sociale.
L'associazione “C.I.B.” ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.
L’associazione è in attesa di essere associata all'Ente Nazionale della
Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserverà lo statuto, i regolamenti, le
delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente agli incarichi che le
saranno da tale ente delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza controllo e potere
di sanzione e di sostituzione dell'ente stesso.
ART. 2
L'associazione “CIB” opera nell’ambito della cinofilia ed ha come scopo il
miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione,
l'incremento, la promozione e l'utilizzo della razza canina denominata
“Beagle”, nonché l’effettuazione di tutte quelle iniziative ritenute
necessarie od utili alla realizzazione di tale scopo.
All'uopo, la “CIB” svolgerà altresì gli incarichi di ricerca e verifica
affidati ad essa dall'ENCI e fornirà i necessari supporti tecnici alla
Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico.
A tal fine l'associazione, se richiesta, consegnerà periodicamente all'ENCI
una relazione sulla situazione della razza, unitamente agli obiettivi di
selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti, nonché ogni altra
documentazione inerente eventualmente richiesta.
Per il conseguimento dei fini di cui sopra, inoltre, l'associazione:
-
propaganda la divulgazione ed il miglioramento della razza Beagle, ed
assiste, nei limiti delle proprie possibilità i suoi associati in tutte le
iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli
scopi anzidetti;
-
promuove
manifestazioni, direttamente o indirettamente in collaborazione con l'ENCI,
con le associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o
società specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo
l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con
la disciplina da questi stabilita.
ART. 3
L’associazione "Club Italiano del Beagle" riconoscerà all'ENCI poteri di
indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione. Riconoscerà in
particolare il potere dell'ENCI di nominare un commissario straordinario o “ad
acta” nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in
ambito associativo, secondo quanto previsto dallo statuto sociale ENCI nonché
dal regolamento di attuazione del medesimo.
L'associazione presterà all'ENCI piena collaborazione.
In
particolare il presidente dell'associazione avrà l'onere:
-
di dare
riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e
di chiarimenti avanzate dall'ENCI;
-
di
comunicare all'ENCI le variazioni dell'elenco soci, le variazioni delle
cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività
associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'associazione in
merito alla disciplina ed organizzazione delle attività zootecniche al fine
di ottenerne la ratifica dall'ENCI.
ART. 4
Possono
essere soci dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di
accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento delle razze da
seguita e per la cinofilia in genere, la cui domanda di associazione sia stata
presentata ed accettata nei modi previsti dal presente statuto.
ART. 5
I soci si
dividono in soci ordinari e soci sostenitori.
I loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione od in conseguenza
della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali: è diversa solo la misura
della quota associativa annuale minima, in quanto i soci sostenitori
verseranno una maggiore somma in segno di tangibile appoggio alle iniziative
ed all'attività del sodalizio.
Il
consiglio potrà conferire la qualifica di socio onorario a quelle persone
ritenute meritevoli e che avranno acquisito particolari benemerenze nel campo
della cinofilia.
Ai soci
onorari non spetta diritto di voto ed essi non sono tenuti al pagamento della
quota sociale.
Non hanno
diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.
ART. 6
Per
acquisire la qualità di associato della CIB è necessario avanzare domanda
scritta e firmata convalidata dalla sottoscrizione dei due soci presentatori
ed indirizzata al presidente.
In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad
accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad
osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio o dall'assemblea,
nonché lo statuto dell'ENCI, il relativo regolamento di attuazione ed i
regolamenti da quest'ultimo emanati.
Sull'esito
di ciascuna domanda decide entro 60 giorni il consiglio, previa acquisizione
del parere del presidente.
Peraltro, avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni
dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al presidente, che avrà
cura di portare la questione all'attenzione della prima assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate nell'anno nel corso del quale si
svolge l'elezione del nuovo consiglio, possono essere istruite e valutate
solamente dal consiglio neoeletto.
In ogni
caso ciascun socio che non rispetterà quanto previsto dal presente statuto
potrà essere espulso dalla “CIB”, senza possibilità di reclamo.
ART. 7
L'assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura
delle quote annuali minime dovute alla CIB dai soci.
L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e qualsiasi somma versata dai
soci in eccedenza alla quota annuale minima sarà sempre e comunque
considerata a titolo di quota associativa.
ART. 8
La qualità
del socio si perde:
-
per
dimissioni presentate a mezzo di comunicazione scritta;
-
per
morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al 1° di
aprile di ogni anno;
-
per
espulsione, deliberata dall'assemblea generale dei soci o dal consiglio
esecutivo.
Chi per
qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma
non è esonerato dagli impegni assunti.
ART. 9
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in
regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.
ART. 10
Sono
organi dell’associazione Club Italiano del Beagle:
a)
l'assemblea generale dei soci
b)
il presidente
c)
il consiglio nazionale (o, in breve, consiglio)
d)
l'assemblea dei presidenti di sezione
provinciale
e)
il collegio dei probiviri
f)
il collegio sindacale o dei revisori dei conti
g)
gli organi locali
h)
il comitato tecnico (nominato dal consiglio
nazionale).
Gli organi
di cui alle lettere “a”, “b” e “c” sono obbligatori mentre gli altri organi
saranno istituiti in relazione alle dimensioni dell’ente.
Tutte le
cariche in seno all'associazione sono di norma gratuite e, se scadute, si
considerano automaticamente rinnovate sino alle successive elezioni o nomine.
Il
consiglio può determinare il rimborso a pie’ di lista delle spese effettuate
dal presidente, dai consiglieri o dai soci – all’uopo autorizzati o delegati
dagli organi sociali – per la loro partecipazione a riunioni o incontri
organizzati dalla CIB o da altre società specializzate o enti, ovvero per
l'adempimento o lo svolgimento dei compiti o incarichi affidati loro dagli
organi sociali della CIB.
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L’ASSEMBLEA
GENERALE DEI SOCI |
ART. 11
L'assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della
quota sociale per l'anno in corso. Ciascun socio, sia esso ordinario oppure
sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da
un altro socio mediante delega scritta e firmata; ogni socio può essere
portatore di non più di dieci deleghe. Le deleghe debbono essere depositate
dal socio cui sono state intestate, prima che l'assemblea abbia inizio. Non
sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un
socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è in ogni
caso ammesso il voto per posta.
ART. 12
L'assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente oppure, qualora
questi lo richieda o sia assente, da un socio chiamato dai presenti a
presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del
giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la
validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire il conto dei
risultati qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete.
L'assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di
parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione,
la quale potrà anche essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di
maggioranza.
ART. 13
L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno (nella sede
prescelta dal consiglio) entro il mese di giugno per l'approvazione del
bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del programma di
attività per l'anno in corso.
In via
straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo
ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al
presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci
aventi diritto al voto.
La
convocazione è annunciata almeno 15 giorni prima dal presidente sugli organi
ufficiali dell'ENCI (se affiliata) e della CIB o nei modi che saranno ritenuti
idonei in relazione alle dimensioni dell’ente. Nel testo dovranno essere
indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del
giorno da trattare.
L'assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente,
personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e/o
sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è
valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci
onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola, senza però
diritto di voto.
ART. 14
L'assemblea dei soci ha il compito di deliberare:
a)
sul programma generale della CIB
b)
sul bilancio consuntivo
c)
sulle modifiche dello statuto
d)
sulla misura della quota associativa per
ciascuna delle categorie dei soci prevista nell'art. 5, così come stabilito
dall'art. 7
e)
sull'espulsione del socio
f)
su ogni altro argomento iscritto all'ordine del
giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
ART. 15
Il
presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni
sia in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del
consiglio e dell'assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle
disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
È dotato
in genere di tutti i poteri per la gestione ordinaria dell’ente ed ogni azione
da lui intrapresa impegnerà validamente la CIB.
Di norma
potrà assumere collaboratori e dipendenti ed assumere tutte quelle decisioni
che comporteranno impegni di spesa non superiori al costo annuale medio di un
dipendente, ovvero secondo diverso limite previsto dal consiglio che in ogni
caso potrà delegare al presidente tutti quei poteri che riterrà opportuni.
In caso di
urgenza o necessità il presidente potrà provvisoriamente agire con i poteri
del consiglio. Le sue deliberazioni così adottate avranno provvisoria validità
ma dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella
sua prima riunione.
In caso di
assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente o dal
consigliere più anziano di età.
In caso di
sue dimissioni spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo
presidente nella prima riunione successiva.
Può essere
nominato dal consiglio un presidente onorario anche non consigliere purché
socio.
Il
presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza
diritto di voto.
ART. 16
Il
consiglio nazionale è composto di norma da 3 a 18 componenti: fino a 14
consiglieri sono eletti in apposita assemblea dai presidenti delle sezioni
provinciali, tre consiglieri sono nominati dal consiglio eletto e un
consigliere sarà nominato dall'ENCI.
I membri
durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
Qualora
durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più
consiglieri questi verranno sostituiti dal consiglio stesso in base alla
graduatoria delle precedenti votazioni del consiglio.
I membri
così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi
sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare,
invece, più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà
decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale
stato di fatto alla convocazione dei presidenti delle sezioni o loro delegato
per le nuove votazioni del consiglio.
In vacanza
di consiglio il presidente ne svolge provvisoriamente le funzioni.
ART. 17
Il
consiglio nazionale ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia
con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci; fra l'altro è
responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'assemblea i
rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissioni di nuovi
soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici
qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il
personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.
Il
consiglio ha la facoltà di emanare regolamenti in merito a materie specifiche
od esplicativi ed integrativi delle norme statutarie. In caso di necessità
potrà intraprendere ogni e qualsiasi azione necessaria nell’interesse della
CIB, essendo dotato di tutti i poteri necessari per la gestione anche
straordinaria dell’ente.
ART. 18
Il
consiglio provvede altresì, alla nomina del presidente e di uno, due o tre
vice presidenti dell’associazione, di un segretario e di un tesoriere. Essi
formeranno un consiglio esecutivo e prenderanno tutti quei provvedimenti atti
a garantire il buon funzionamento della CIB.
Il
presidente ed i vice presidenti devono essere eletti fra i consiglieri; il
segretario ed il tesoriere, nominati su proposta del Presidente possono anche
non essere membri del consiglio ed essere esterni alla CIB; non lo potranno
mai essere allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
ART. 19
Di norma,
il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e
straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza
dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione
verranno diramati dal presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna
riunione, indicando il giorno, l'ora e il luogo.
Il
consiglio è presieduto dal presidente, oppure, in sua assenza da un vice
presidente, o, qualora mancassero, dal consigliere più anziano d'età.
Le sue
riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
Non sono
ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I
componenti del consiglio che non interverranno senza giustificativo a tre
riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
ART. 20
Quanto
all'assemblea dei presidenti delle sezioni provinciali per l’elezione dei
consiglieri di cui all’articolo 16, comma 1, sono ammessi alla stessa con
diritto di voto tutti i presidenti delle sezioni o un loro delegato, purché
socio. Ogni votante non può accettare più di una delega di altre sezioni.
L'assemblea è convocata di norma (salvo casi particolari) nella sede della CIB
Nazionale – in Borgosatollo (BS) – entro il mese di giugno dal presidente
uscente, previo avviso scritto da inviarsi almeno quindici giorni prima;
l'avviso dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e
l'ordine del giorno.
Ogni
sezione provinciale ha sempre diritto ad un voto nonché ad un voto aggiuntivo
per ogni 50 (cinquanta) suoi associati. La frazione dell'ultima quota conta
per una quota intera.
Quanto al
consigliere nominato dall'ENCI, lo stesso rimarrà in carica
indipendentemente dalla durata del consiglio, fino alla successiva
sostituzione da parte dell'ENCI. Il consigliere così nominato dovrà
annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento della CIB nonché fornire
tutte le informazioni che gli verranno richieste ai sensi del regolamento di
attuazione allo statuto sociale ENCI.
ART. 21
In
relazione alle dimensioni dell’ente, alla diffusione territoriale ed al numero
dei soci, la CIB è articolata in consigli regionali, sezioni provinciali e
comunali.
L’istituzione o la soppressione di tali organi sono deliberate in via
esclusiva e discrezionale dal consiglio nazionale.
ART. 22
I consigli
regionali sono composti da un membro per ogni sezione provinciale avente sede
nella regione.
Detto
membro sarà nominato dal consiglio direttivo di ogni sezione provinciale.
Il
presidente della CIB od un suo delegato, provvederà a riunire i componenti per
la nomina del presidente regionale.
Successivamente il presidente regionale uscente indirà la riunione.
I consigli
regionali così eletti resteranno in carica tre anni; i loro componenti sono
rieleggibili.
Spetta ai
consigli regionali:
a)
esprimere pareri non vincolanti sul
funzionamento delle sezioni aventi sede nella regione;
b)
tenere rapporti con l'Ente Regione e le
Amministrazioni provinciali, rappresentando a queste le esigenze della CIB al
riguardo;
c)
svolgere tutte le altre mansioni che il
consiglio direttivo nazionale della CIB ritenesse opportuno affidare loro per
il conseguimento degli scopi statutari;
d)
formulare, proposte per la programmazione di
calendari regionali delle manifestazioni da sottoporre all'approvazione del
consiglio nazionale CIB. La segreteria nazionale CIB provvederà a sottoporre
tali proposte ai consigli regionali ENCI e alle delegazioni provinciali ENCI e
al consiglio direttivo dell'ENCI.
I consigli
regionali devono preferibilmente tenere la seguente documentazione:
-
Libro
contabile
-
Libro
verbale delle riunioni del consiglio.
È ammessa
anche documentazione equipollente o simile.
I consigli
regionali devono inviare, entro il mese di febbraio, copia del bilancio
preventivo e consuntivo.
Le sezioni
provinciali sono amministrate da un consiglio direttivo provinciale, formato,
indicativamente, da 14 componenti di cui 12 nominati dall'assemblea dei soci
provinciale e due nominati dal consiglio stesso.
A sua
volta il consiglio direttivo provinciale provvede alla nomina del presidente
di sezione.
I consigli
direttivi provinciali restano in carica per tre anni.
Entro 30
giorni la sezione provinciale dovrà provvedere al rinnovo delle cariche
sociali.
I consigli
direttivi provinciali devono preferibilmente tenere la seguente
documentazione:
-
Libro
contabile
-
Libro
verbale delle assemblee
-
Libro
verbale delle riunioni del consiglio.
È ammessa
anche documentazione equipollente o simile.
I consigli
provinciali devono inviare, entro il mese di febbraio di ogni anno, copia del
bilancio preventivo e consuntivo.
I consigli
provinciali entro il mese di marzo, devono indire l'assemblea annuale dei
soci.
Il
consiglio nazionale può nominare un suo rappresentante in seno ai consigli
regionali e provinciali.
ART. 23
Le sezioni
comunali che faranno richiesta di riconoscimento dopo l'entrata in vigore del
presente statuto saranno vincolate alle sezioni provinciali di pertinenza sia
per quanto concerne il parere per il loro riconoscimento sia per le relative
attività.
Il
consiglio nazionale delibera inappellabilmente il riconoscimento o meno della
sezione.
ART. 24
Ogni
sezione provinciale deve avere almeno 30 soci.
Le sezioni
comunali non hanno l'obbligo dei 30 soci per formare la sezione.
ART. 25
Nei casi
in cui una sezione non raggiungesse i 30 soci o assumesse un comportamento
contrario allo statuto od alle direttive deliberate dagli organi sociali, il
consiglio nazionale ne può deliberare lo scioglimento.
ART. 26
Quanto non
previsto nel presente statuto ed ogni ulteriore rapporto fra la CIB Nazionale
e le sezioni sono regolati secondo le norme attuative emanate dal consiglio
nazionale della CIB.
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NORME
DISCIPLINARI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI ed ENCI (se affiliata) |
ART. 27
Qualsiasi
socio, anche se riveste cariche in seno alla CIB, è tenuto ad osservare le
norme del presente statuto, le disposizioni dell'assemblea e del consiglio, lo
statuto dell'ENCI, il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti
ENCI, nonché le regole di deontologia e di correttezza sportiva.
Il socio
che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad
arrecare danno morale o materiale alla CIB è passibile di sanzioni
disciplinari.
È soggetto
alle decisioni del collegio dei probiviri dell'associazione, nonché alle
decisioni delle Commissioni di disciplina dell'ENCI.
In
particolare, i poteri disciplinari vengono esercitati, in primo grado, dalla
Commissione disciplinare di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal
regolamento di attuazione dello statuto ENCI, nonché dal Collegio dei
probiviri dell'associazione.
Il
Collegio dei probiviri è formato da tre membri effettivi e da due
supplenti, eletti in apposita assemblea dai presidenti delle sezioni o loro
delegati fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere. Uno dei
membri effettivi dovrà essere in ogni caso una persona esperta in materie
giuridiche, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere
rieletti.
Qualsiasi
decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata
a maggioranza con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri.
Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà
sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri
effettivi del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal supplente
sino alla prima riunione dell'assemblea, che provvederà alla nomina
definitiva.
Di norma,
le denunce a carico di un socio, debitamente sottoscritte, devono essere
avanzate per iscritto al consiglio nazionale che le inoltra al collegio dei
probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo
aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di
almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver
sentito il presidente della CIB.
In caso di
mancanze gravi il consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente
il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai
quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi
definitivamente.
Sarà
compito del consiglio procedere all'attuazione del lodo emesso dai probiviri.
Le
decisioni del collegio dei probiviri della CIB sono appellabili avanti la
Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI
(se affiliata)
mediante ricorso scritto, sottoscritto
personalmente dall'appellante ovvero da un suo procuratore, da inviarsi a
mezzo raccomandata ar nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione
delle comunicazione della decisione, ai sensi del regolamento di attuazione
dello statuto sociale dell'ENCI.
L'associazione ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte dalle
Commissioni di disciplina di prima e seconda istanza istituite presso l'ENCI
(se affiliata).
I
provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a
carico di un socio della società sono i seguenti: l'ammonizione, la censura,
sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che
comportino l'espulsione di un socio, la proposta motivata di tale
provvedimento divenuta definitiva viene trasmessa al consiglio, che in
conformità all'art. 15 dello statuto, ne sottoporrà la deliberazione
all'assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
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IL COLLEGIO
SINDACALE (O DEI REVISORI DEI CONTI) |
ART. 28
La
sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale
composto da tre sindaci, eletti in apposita assemblea dai presidenti delle
sezioni o loro delegati, i quali durano in carica tre anni solari e possono
essere rieletti. Procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I
sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle
quali debbono essere invitati.
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PATRIMONIO
E AMMINISTRAZIONE |
ART. 29
Il
patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dai
beni mobili ed immobili;
b) dalle
somme incassate ed accantonate;
c) da
qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate
sono costituite:
a) dalle
quote annuali versate dai Soci;
b) dagli
eventuali contributi concessi da enti o persone;
c) dalle
attività di gestione;
d) da
qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi altro titolo.
ART. 30
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i
consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci con
l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni
relativi.
Il
bilancio consuntivo approvato dall'assemblea generale dei soci va trasmesso in
copia all'ENCI (se affiliata).
ART. 31
Il
presente statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci, entra
in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi
successiva modifica non potrà essere proposta all'assemblea generale se non
dal consiglio della società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto
al voto in assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata
per iscritto al presidente e firmata dai proponenti.
Le
deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per
votazione da una assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con
delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Le
modifiche allo statuto dell'associazione, prima di essere presentate
all'assemblea, devono essere comunicate all'ENCI
(se affiliata) per ottenerne la
necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di attuazione
dello statuto sociale dell'Ente stesso.
ART. 32
Per quanto
non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di
legge ed ai principi generali di diritto.